PORTA IL MOTORINO DAL MECCANICO…E “VINCE” DUEMILA EURO DI MULTA E FERMO AMMINISTRATIVO

PORTA IL MOTORINO DAL MECCANICO…E “VINCE” DUEMILA EURO DI MULTA E FERMO AMMINISTRATIVO
#avvocato #consulenza legale #diritto civile #Giudice di Pace #giudizio #motociclo #multa #sanzione #sanzione amministrativa #sentenza #Tribunale #vittoria

Contattaci

    Significativa vittoria giudiziaria degli Avvocati Andreini e Castelli in un caso più unico che raro di sanzione amministrativa clamorosamente ingiusta.

    Immaginate di aver necessità di portare il Vostro motociclo a riparare.

    Immaginate di consegnarlo ad un’officina.

    Immaginate di andarlo a riprendere e di trovare al suo posto il fermo amministrativo del veicolo ed una sanzione di € 1.938,00 a vostro carico, perché uno sconosciuto lo ha guidato senza patente di guida.

     

     

    Ecco, qui si ferma l’immaginazione ed inizia la (tragicomica) realtà.

     

     

    In data 20.6.2014 una signora consegnava lo scooter di sua proprietà Aprilia Scarabeo 250 c.c.  ad una officina di Livorno, al fine di effettuare la sostituzione di alcuni parti di ricambio ed effettuare delle riparazioni.

    Preso regolarmente in carico il mezzo, l’officina, a totale insaputa della proprietaria, permetteva che fosse condotto da un terzo soggetto privo di patente di guida, il quale veniva fermato dalla Polizia Municipale di Livorno.

    Veniva contestata al conducente la violazione dell’art. 218 comma 6 del Codice della Strada, con irrogazione di € 1938,00 di sanzione pecuniaria e fermo amministrativo a conducente e proprietario del mezzo in solido fra loro.

    Poiché il conducente era totalmente insolvente, la sanzione gravava interamente sull’incolpevole proprietaria.

     

     

    Veniva tentato invano l’annullamento della sanzione mediante ricorso al Giudice di Pace di Livorno, che tuttavia respingeva l’opposizione sul presupposto che “Non risulta prova in giudizio che il mezzo dell’odierna ricorrente sia stato utilizzato contro la sua volontà ne segue che la ricorrente risponde per legge di quanto contestato al conducente dello stesso.

    A sanzione di dubbia legittimità e giustizia, quindi, faceva seguito sentenza di primo grado di analogo tenore.

     

     

    Ma non è uso dei professionisti dello Studio arrendersi di fronte ai primi ostacoli.

     

     

    La decisione veniva tempestivamente impugnata avanti al Tribunale di Livorno che, dopo quasi tre anni di giudizio, accoglieva le nostre tesi difensive, annullando definitivamente la sanzione.

    Decisivo è stato il sostenuto divieto a carico del depositario del mezzo di consentirne l’uso da parte dei terzi, giusta previsione dell’art. 1770 c.c.

    Con la conseguenza che, provata l’esistenza del deposito, inevitabilmente l’uso da parte del terzo del mezzo si configurava come contrario alla volontà della proprietaria.

     

     

     

     

    Il Tribunale di Livorno, infatti, in persona della Dr.ssa Nicoletta Marino, con sentenza n. 229 del 27.02.2020, così motivava:

    L’istruttoria rinnovata nel presente grado ha dimostrato che la signora ……….., cui il motociclo Aprilia Scarabeo 250 cc tg. ……… era stato consegnato per le riparazioni, è stato poi utilizzato dal signor ……… – compagno della testimone – senza il consenso dell’appellante [. . .] ”

    risulta, secondo il Tribunale, la prova della conclusione, tra le parti, di un contratto di prestazione d’opera il quale, come è noto, contiene in sé, quando sia consegnata una cosa per delle riparazioni, le obbligazione di custodia e di riconsegna proprie del contratto di deposito, con conseguente dovere di diligenza del buon padre di famiglia in capo dal depositario. Sul punto è dunque applicabile il disposto del primo comma dell’art. 1770 c.c., secondo il quale “Il depositario non può servirsi della cosa depositata né darla in deposito ad altri , senza il consenso del depositante […]”.”

    La vicenda processuale dimostra dunque che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la volontà del proprietario dello stesso e, dunque, prohibente domino, avendo la consegna del motociclo il solo scopo di provvedere alle riparazioni dello stesso secondo il paradigma normativo dell’art. 1770 c.c. e non essendo nella disponibilità della signora …….. l’ulteriore controllo del corretto uso del mezzo da parte del depositario. Ne deriva l’assenza, in capo all’appellante, dell’elemento psicologico della sanzione irrogata.”

     

     

     

     

    Concludeva, quindi, il Tribunale annullando la sanzione e condannando il Comune di Livorno al pagamento di circa 5000 euro di spese processuali di entrambi i gradi di Giudizio.

    Del resto, si è sostenuto nell’atto di appello, se al contrario fosse rimasto a carico del privato cittadino un incalcolabile obbligo di diligenza, per controllare come i meccanici utilizzano i mezzi lasciati in riparazione, ne sarebbero derivate paradossali conseguenze.

    Ogni officina meccanica di Italia, infatti, risulterebbe ogni giorno permanentemente affollata da centinaia di clienti obbligati a controllare che il proprio veicolo non sia utilizzato illecitamente.

    Per ulteriori informazioni, contattate liberamente lo studio tramite il form di fianco o direttamente agli indirizzi email indicati nella sezione contatti.

    Al link di seguito è possibile visionare l’intera sentenza.

    Sentenza 229-2020 Tribunale di Livorno

     

     

    PORTA IL MOTORINO DAL MECCANICO…E “VINCE” DUEMILA EURO DI MULTA E FERMO AMMINISTRATIVO
    #avvocato #consulenza legale #diritto civile #Giudice di Pace #giudizio #motociclo #multa #sanzione #sanzione amministrativa #sentenza #Tribunale #vittoria

    Contattaci