PANDEMIA CORONAVIRUS E CONTRATTI: COME LIBERARSI?

PANDEMIA CORONAVIRUS E CONTRATTI: COME LIBERARSI?
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    In caso di contratti già in essere durante la pandemia, quali sono le”uscite di sicurezza”?

    Sicuramente l’emergenza sanitaria, comprovata dalla dichiarazione di Pandemia da parte dell’OMS intervenuta in data 11.03.2020, sta avendo delle ripercussioni economiche di impatto nefasto, specialmente per effetto delle restrizioni giustamente imposte dal Governo italiano e di altri paesi.

     

     

    In particolar modo, non trascurabili sono gli effetti che potrebbero interessare i contratti a prestazioni corrispettive.

    Molte persone fisiche e imprese, infatti, potrebbero trovarsi “incastrate” dentro vincoli contrattuali rispetto ai quali l’attuale emergenza sanitaria impedisce il normale scambio tra prestazione e controprestazione, rischiando così di perdere quanto pagato o altre conseguenze persino peggiori.

     

    Basti pensare alla camera di albergo prenotata e già pagata per trascorrere un weekend di marzo, ora che non è possibile spostarsi se non per comprovate necessità.

     

    Quali rimedi, allora, prevede l’ordinamento per compensare questo squilibrio?

     

    Vediamone alcuni:

     

    1) Art. 1256 codice civile – Impossibilità sopravvenuta della prestazione.

    L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore , la prestazione diventa  impossibile.

     

    Tra le cause invocabili ai fini della richiamata “impossibilità della prestazione”, rientrano – per quanto qui di interesse – gli ordini o i divieti sopravvenuti delle autorità: in particolare, tutti i recenti provvedimenti legislativi o amministrativi, dettati da interessi generali, che impediscono spostamenti, impongono chiusura di attività, etc, suscettibili di rendere impossibile la prestazione, possono essere invocati come causa di estinzione dell’obbligazione per impossibilità sopravvenuta.

    Con conseguente diritto alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1463 codice civile:

     

    Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta, non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito.

     

    Quindi, nel caso della camera di albergo prenotata prima e poi non fruibile per le restrizioni intervenute, salve diverse clausole contrattuali stipulate, è sostenibile che si possa domandare la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta non imputabile al debitore, e richiedere la restituzione di quanto pagato.

     

     

    2) Art. 1467 codice civile – Avvenimenti straordinari ed imprevedibili e onerosità sopravvenuta

    Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare  la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall’articolo 1458.

    La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell’alea normale del contratto.

    La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.

    A differenza della impossibilità sopravvenuta, in questo caso non c’è una situazione che impedisce la prestazione, ma la rende più “onerosa”, generando uno squilibrio eccessivo tra prestazione e controprestazione, squilibrio che consente al debitore di chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione della prestazione.

    L’eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, per poter determinare, la risoluzione del contratto richiede, tuttavia, due requisiti:

    a) intervenuto squilibrio tra le prestazioni, non previsto al momento della conclusione del contratto

    b) la riconducibilità della eccessiva onerosità ad “eventi straordinari ed imprevedibili”, che non rientrano nell’ambito della normale alea contrattuale.

    L’altra parte può comunque scongiurare la risoluzione, offrendo possibilità di adeguamento del contratto a condizioni più eque.

    A differenza della risoluzione per impossibilità, questa ipotesi riguarda solo i casi di contratti ad esecuzione continuata o periodica.

    Ad esempio, lo scoppio della pandemia comporta l’impennarsi del prezzo di determinati beni (il famoso quanto introvabile Gel per la disinfezione delle mani!) per i quali era stata pattuita la fornitura periodica, può essere un evento straordinario e imprevedibile che giustifica la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta.

     

     

    3) Art. 41 comma IV Codice del Turismo – Dlgs. 23 maggio 2011 n. 79

    In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.

    Norma specificamente applicabile, in favore del consumatore che abbia acquistato un pacchetto turistico.

    Quest’ultimo può esercitare, ai sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, ossia del Codice del turismo, il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguirsi nei periodi interessati dalle restrizioni.

    In caso di recesso, l’organizzatore può:

    1) offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore;

    2) procedere al rimborso entro 14 giorni dal recesso;

    3) emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.

     

     

    +++AGGIORNAMENTO DECRETO CURA ITALIA+++

     

     

    ⚠️LEGITTIMO IL RITARDATO O MANCATO PAGAMENTO A CAUSA DELLE RECENTI MISURE RESTRITTIVE⚠️

    Ad integrazione di quanto già pubblicato sulla #risoluzione dei contratti durante la attuale pandemia, deve tenersi conto dell’art. 91 del recente #Decreto #Cura #Italia , che agevola ulteriormente la posizione del #debitore, prevedendo:

    “Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.”.

    📌 IN PRATICA: questa norma speciale rende #giustificabile e #scusabile il ritardato o il mancato pagamento a condizione che questo sia conseguenza delle misure autoritative per il contenimento dell’epidemia.

    Pertanto, se, ad esempio, il Decreto impone al soggetto la chiusura della propria attività lavorativa ciò dovrebbe rilevare al fine di giustificare l’inadempimento parziale o totale rispetto ad un pagamento di eventuale fornitura ordinata.

    Per saperne di più su questi rimedi, nonché per conoscere ulteriori strumenti di cui potreste aver necessità di questi tempi, non esitate a contattare lo studio ai recapiti di posta elettronica o tramite il form di fianco e verrete prontamente ricontattati.

     

     

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