QUARANTENE, INFRAZIONI E SANZIONI AI TEMPI DEL CORONAVIRUS : MINI-GUIDA PER IL CITTADINO
Prima l’incubo di incorrere in una contravvenzione (penale) e di conseguenza l’onere non semplice di capire come difendersi in un eventuale contestazione dell’art. 650 c.p.,poi l’avvenuto cambio di registro in sede governativa con la previsione di applicazione di sanzioni amministrative.
Come orientarsi? Quali sono i rischi? Le violazioni delle disposizioni di contenimento dell’emergenza pandemica sono tutte uguali?
Scopriamolo insieme.
UN NUOVO ILLECITO AMMINISTRATIVO: LA VIOLAZIONE COSTA (PIU’) CARA
A seguito dell’entrata del d.l. n.19 2020 viene disposto all’art 4. (denominato “sanzioni e controlli”) : Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all’articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, ovvero dell’articolo 3, e’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanita’, di cui all’articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un
terzo.
Dimenticatevi l’applicazione della reato bagatellare di cui all’art. 650 c.p. (con annessa possibilità di richiedere oblazione, seppur non obbligatoria, e relativa estinzione del reato) che veniva richiamato precedentemente dal legislatore. Chi viola la normativa adottata al fine di contenere la pandemia è punito con una sanzione amministrativa (che, a conti fatti, risulta più “salata” rispetto alla pena pecuniaria, al netto dell’oblazione, della contravvenzione di cui sopra). Va detto che, per talune violazioni inerenti l’esercizio di un’attività commerciale, è prevista la sanzione accessoria della sospensione di tale attività per un periodo da 5 a 30 giorni.
Il motivo di tale scelta normativa è chiaro: evitare di ingolfare i tribunali con una miriade di procedimenti penali (perseguibili d’ufficio) che presumibilmente conducevano all’applicazione di una (misera) sanzione pecuniaria in virtù dell’oblazione.
Meglio la via amministrativa…ma quali sono le differenze rispetto al mondo penale?
A) L’elemento soggettivo.
Che sia dolo o colpa, venite ritenuti responsabili della violazione in questione. Ad esempio, se uscite dalla vostra dimora in assenza dei motivi tassativi previsti, pur in assenza della chiara volontà di delinquere e disobbedire alla normativa, sarete perseguibili in via amministrativa. Nell’ambito penale, invece, quando l’elemento colposo rileva viene espressamente previsto dalla fattispecie. Chiaramente la sanzione sarà plausibilmente gradata in ragione della vostra condotta dolosa o colposa ma a nulla varrà l’invocazione del “non sapevo di questa disposizione”.
Siete avvisati, dunque.
B) Il procedimento e le sanzioni.
Nessun giudice penale dovrà decidere in merito alla vostra condotta. Il procedimento sarà molto più snello. Le violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (legge sul procedimento amministrativo); si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell’articolo 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento in misura ridotta ( pagare subito conviene! Pagando entro 60 giorni una somma pari al minimo della sanzione: 400 euro. E non solo! Pagando entro 5 giorni avrete lo “sconto” essendo ammessi a pagare con una riduzione del 30 percento: 280 euro! Non male, pensando al massimo edittale di ben 4000 euro no?)
Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all’articolo 2, comma 1 (es. limitazioni in materia di circolazione, chiusura strade urbane, accesso a comuni etc..), sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all’articolo 3 ( es. misure urgenti di carattere regionale o infraregionale) saranno irrogate da soggetti differenti, a seconda della dimensione regionale o meno della normativa violata. Pensate ad un’ordinanza di un Sindaco che prevede restrizioni ancora maggiori rispetto a quanto previsto in sede nazionale), ad esempio. Saranno quindi irrogate dalle autorita’ che le hanno disposte (Presidente della Regione o Sindaco).
Questo significa forse che l’illecito amministrativo può esservi contestato sempre e comunque?
Nell’ambito penale vi sono le cause di giustificazione (probabilmente conoscete la celeberrima “legittima difesa”)…e nel nostro caso?
In soccorso c’è la legge sul procedimento amministrativo, richiamata dallo stesso decreto di cui ci stiamo occupando. Difatti si prevedono delle cause di esclusione di responsabilità “ Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa. Se la violazione è commessa per ordine dell’autorità, della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l’ordine”.
Se dovete uscire di casa per soccorrere un moribondo potete invocare proprio tali cause di esclusione di responsabilità.
CONSIGLI:
Qualora incorriate in tali violazioni valutate se vi sono cause di esclusione di responsabilità da poter invocare. Ovviamente dovranno essere plausibili e provabili. Se ciò non è possibile, pagate il prima possibile. In tal modo accederete al pagamento in misura
ridotta (pagando entro 5 giorni dalla notifica).
Attenti alla recidiva! In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa e’ raddoppiata e quella accessoria e’ applicata nella misura massima.
Sbagliare è umano, perseverare è diabolico (e non piacevole per il vostro conto).
Per chiarimenti non esitate a contattare lo studio ai recapiti di posta elettronica o tramite il form di fianco e verrete prontamente ricontattati.
UN NUOVO REATO: INOSSERVANZA DELLA QUARANTENA
Se uscite di casa per farvi una scampagnata senza valido motivo, se non siete consapevoli di essere infetti (in tal caso si potrebbe profilare il delitto di epidemia colposa) e non siete sottoposti alla misura della quarantena , vi verrà contestato l’illecito amministrativo di cui sopra.
Supponiamo invece che, per via dell’essere risultati positivi o per la convivenza/contatti con un positivo, siate stati messi “in quarantena”. La violazione di tali (ancora più stringenti) misure che conseguenze ha?
Ce lo enuclea il nostro d.l. n.19 2020: Salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del codice penale o comunque piu’ grave reato, la violazione della misura di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), e’ punita ai sensi dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7.
A quale misterioso reato si fa riferimento? E quali sono le sanzioni penali?
In questo caso il legislatore ci rinvia al Testo unico delle leggi sanitarie solo al fine di indicarci la pena (l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000) ma si tratta a tutti gli effetti di una nuova figura di reato.
Una contravvenzione punita con la contestuale sanzione detentiva (arresto) e pecuniaria (ammenda). Tanti saluti al meccanismo dell’oblazione che avrebbe permesso al reo di pagare e estinguere il tutto. L’oblazione non è prevista quando l’arresto e ammenda non sono alternativi.
Un regime più severo quindi per coloro che trasgrediscono alla quarantena: procedimento penale, impossibilità di chiedere oblazione e sanzione detentiva non più mera ipotesi. Ovviamente vi è la possibilità di chiedere la sospensione condizionale della pena.
Però la vostra fedina penale non sarà in ogni caso più linda come prima (o comunque più “macchiata”).
Vale davvero la pena rischiare tutto questo?
CONSIGLI:
Molto dipenderà dal caso concreto dal quale i professionisti dello Studio legale Andreini potranno indicarvi la strategia da seguire in maniera competente e appropriata ( trovate i recapiti di posta elettronica ed il form di fianco. Verrete prontamente ricontattati.)